Menu principale:
Normative > Sicurezza sul Lavoro > D.Lgs 81/08 (sicurezza lavoratori)
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
TITOLO I Principi comuni - Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro - Sezione VII Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori
Articolo 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6.
2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'articolo 48.
4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
6. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell'ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della salute, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.
7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente: a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori; b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori; c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Obbligo di comunicazione all'inail del nominativo del RLS
Con la circolare n. 11 del 12 marzo scorso, l’Ianil ha fornito le indicazioni relative all’obbligo di cui all’art. 18, co. 1, lett. aa) del D.Lgs. n. 81/08, ossia l’obbligo di comunicare annualmente all’Inail il nominativo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, per la cui violazione l`art. 55 del medesimo decreto prevede una sanzione pari ad euro 500,00.
La comunicazione, si legge nell’allegata nota, deve essere effettuata per la singola azienda o per ciascuna unità produttiva in cui si articola l’azienda e deve fare riferimento alla situazione in essere al 31 dicembre dell’anno precedente.
L’adempimento in oggetto, che a regime dovrà essere effettuato fino al 31 marzo di ciascun anno, solo per quest’anno potrà essere assolto entro il prossimo 16 maggio.
L’inserimento in procedura potrà essere eseguito utilizzando il portale dell’Istituto attraverso l’area Punto Cliente, in cui sarà possibile accedere all’applicazione Dichiarazione RLS.
Nel caso di difficoltà oggettive ad eseguire le operazioni on line, le sedi Inail si rendono disponibili ad effettuare, per conto del datore di lavoro, il percorso di registrazione necessario per l’adempimento dell’obbligo di cui all’oggetto.
Dal punto di vista operativo la nota ricorda, altresì, che fermo restando che il datore di lavoro può decidere di affidare l’incarico di comunicare il nominativo del RLS ad un consulente del lavoro, se ci sono più unità produttive la procedura consentirà l’attivazione di più maschere; in questo modo i dati relativi del RLS dovranno essere indicati relativamente all’unità produttiva in cui svolge la propria funzione.
Per le eventuali modifiche in ordine ai dati comunicati, il sistema prevede un termine di 5 giorni dall’apertura della procedura; pertanto, dopo tale termine ogni modifica potrà essere proposta solo con una nuova comunicazione.
Si evidenzia, infine, che se si dovessero presentare problemi tecnici per l’invio on line, eccezionalmente la comunicazione potrà essere fatta via Fax al n. 800657657, utilizzando l’apposito modello reperibile presso le Sedi Inail o dal portale dell’Istituto.
Le comunicazioni inviate prima dell’emanazione della circolare in parola non sono ritenute valide e, pertanto, i datori di lavoro sono tenuti ad un nuovo inoltro utilizzando la procedura on line appositamente predisposta.
Fonte: www.ance.it
Menu di sezione: