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Novità
LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 2010 N. 5
NORME PER LA PREVENZIONE DELLE CADUTE DALL’ALTO NEI CANTIERI EDILI
(BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA N. 2 DEL 17 FEBBRAIO 2010)
Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga
la seguente legge regionale:
Articolo 1
(Finalità)
1. Al fine di prevenire i rischi d’infortuni sul lavoro a seguito di cadute dall’alto nei cantieri temporanei o mobili, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche ed integrazioni, la presente legge detta norme di prevenzione, anche in attuazione del disposto di cui all’articolo 7, comma 1 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e successive modifiche ed integrazioni.
Articolo 2
(Tipologie di intervento e dispositivi di ancoraggio)
1. Tutti gli interventi di nuove costruzioni, ristrutturazioni ed ampliamenti in edilizia, nonché le semplici manutenzioni in copertura o installazioni di impianti tecnici, telematici, fotovoltaici, devono presentare caratteri tali da eliminare il rischio caduta dall’alto, fornendo un sistema di ancoraggio permanente e sicuro per i lavoratori che operano sul tetto.
2. Le coperture piane o a falda inclinata poste ad altezza superiore a due metri rispetto ad un piano stabile devono essere dotate di dispositivi fissi e permanenti a norma UNI EN 795.
Articolo 3
(Attestazioni)
1. Il rispetto dei requisiti di sicurezza deve essere garantito da apposita attestazione del progettista, da prodursi a corredo della DIA presentata per dar corso ai lavori, in cui, oltre ad un elaborato planimetrico contenente l’individuazione dei punti di installazione dei dispositivi di ancoraggio, l’indicazione dell’accesso in copertura e le modalità di transito sulla stessa, sono fornite le certificazioni relative ai prodotti installati, le dichiarazioni di conformità e corretta installazione, copia dell’autorizzazione ad installare rilasciata dal produttore dei dispositivi, nonché attestazione che gli installatori sono in grado di eseguire lavori secondo quanto specificato all’interno delle linee guida ISPESL per l’esecuzione di lavori temporanei in quota.
2. Il responsabile dei lavori attesta nel corso delle fasi di esecuzione degli interventi che i dispositivi di ancoraggio siano correttamente installati e regolarmente utilizzati.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova addì 15 febbraio 2010
IL PRESIDENTE (Claudio Burlando)
Sicurezza sul lavoro e modello organizzativo ex d.lgs.231
da Sole24ore data 23/11/09
Se dalla violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro conseguono fatti che provocano la morte o lesioni al lavoratore, l’azienda ne risponde a titolo di responsabilità del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Lo prevede il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (Tus) (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) che – nel recepire sul punto la previsione originaria contenuta nella legge delega 3 agosto 2007, n. 123 – ha ampliato l’elenco dei reati presupposto delle sanzioni 231 con le ipotesi di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime conseguenti alla violazione della normativa antinfortunistica.
Conformemente all’impianto del decreto 231, anche il Tus prevede che l’impresa sia esonerata da responsabilità se dimostra di aver adottato un idoneo Modello organizzativo (Mo) finalizzato a prevenire simili ipotesi (art. 30, Tus). Di conseguenza, diviene imprescindibile l’integrazione tra il Modello organizzativo
anticrimine introdotto dal D.Lgs. 231/2001 ed il sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro congegnato dal Tus.
Il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, noto come «correttivo» al Tus, ha apportato modifiche al Tus che sono rilevanti ai fini della responsabilità d’impresa e che concernono i seguenti profili: vigilanza e deleghe (art. 16, co. 3 e 3-bis); modalità relative alla valutazione dei rischi (artt. 28 e 29, Tus); creazione dei modelli di organizzazione, semplificazioni per le Pmi (art. 30, co. 5-bis) e certificazione ad opera degli organismi paritetici (art. 51, co. 3-bis e 3-ter); formazione specifica anche per i dirigenti (art. 37, co. 7 e 7-bis).
Sul fronte della delega, il Tus già prevedeva (art. 16) la possibilità per il datore (garante, per legge, dell’adozione delle prescritte misure di prevenzione) di delegare proprie funzioni ad un terzo. La delega, tuttavia, non elimina l’obbligo del datore di vigilare sul corretto svolgimento delle funzioni assegnate al delegato. Due sono le modifiche sotto questo profilo (art. 12, D.Lgs. 106/2009): la prima prevede che l’obbligo di vigilanza si ritiene assolto con l’adozione di un adeguato modello di organizzazione che garantisca
monitoraggio e durevolezza al sistema di gestione della sicurezza implementato in azienda (art. 30.4, Tus). La seconda novità riguarda invece l’ammissibilità della sub-delega da parte del delegato con l’accordo del
datore e fermi restando gli obblighi di vigilanza. Il subdelegato, infatti, non può delegare a sua volta.
Le novità sulla valutazione dei rischi concernono, in sintesi, taluni aspetti formali (formato e data certa, art. 28) e la specifica delle casistiche che presuppongono successive rielaborazioni (art. 29).
In relazione alle attività di creazione del modello organizzativo, il D.Lgs. 106 (art. 20) viene in soccorso delle Pmi stabilendo che la commissione consultiva presso il Ministero del Welfare elabori procedure semplificate che saranno recepite con decreto del Ministero del Lavoro (art. 30, co. 5-bis, Tus).
In merito alla formazione ed alle attività di certificazione, infine, il D.Lgs. 106/2009 (art. 30) assegna agli organismi paritetici (formati da associazioni di imprese e sindacati) il compito di svolgere attività formative (il cui obbligo ora coinvolge anche i dirigenti - art. 37, Tus - oltre che i preposti) e – su richiesta delle imprese – di rilasciare attestati di asseverazione circa l’adozione di adeguati modelli organizzativi di cui sopra (art. 51, co. 3-bis e 3-ter, Tus).
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Analisi mediche via mail. Le regole del Garante privacy
Analisi del sangue, radiografie e referti medici direttamente sul pc di casa, invece che lunghe file agli sportelli delle Asl e dei laboratori, ma solo con il consenso dell'assistito e con l'uso di password.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha approvato le "Linee guida in tema di referti on line" che fissano rigorose misure a protezione dei dati sanitari dei pazienti che intendono utilizzare questo servizio, ricevendo il referto via mail o "scaricando" gli esami clinici direttamente dal sito web della struttura sanitaria.
Già da tempo diversi laboratori, cliniche e ospedali offrono servizi di consultazione elettronica dei referti, ma l'assenza di una normativa che disciplini questa nuova modalità di consegna ha reso necessario l'intervento del Garante affinché questo importante ed innovativo processo di ammodernamento tecnologico della sanità pubblica e privata proceda seguendo regole chiare ed uniformi. Come è avvenuto per il Fascicolo sanitario elettronico, anche in questo caso l'Autorità ha svolto un ruolo di supplenza in attesa di una legislazione adeguata.
Questi i punti principali stabiliti dalle Linee guida.
Le Linee guida emanate dal Garante tengono conto delle osservazioni e commenti formulate da organismi e professionisti sanitari pubblici e privati, medici di base, pediatri, organismi rappresentativi, associazioni di pazienti.
Roma, 21 dicembre 2009 da www.garanteprivacy.it
Adottati i Piani di gestione dei bacini idrografici
Il 24 febbraio, dopo il completamento delle necessarie fasi di consultazione e partecipazione pubblica, sono stati adottati i piani di gestione bacini idrografici per sei degli otto distretti individuati sul territorio nazionale: Distretto Padano, Distretto delle Alpi Orientali, Distretto dell’Appennino Settentrionale, Distretto idrografico pilota del Serchio, Distretto dell’Appennino Centrale, Distretto dell’Appennino meridionale e per i restanti distretti di Sicilia e Sardegna si è provveduto a livello regionale. I Comitati Istituzionali delle Autorità di Bacino nazionali, allargati alle regioni i cui territori ricadono nei distretti e presieduti dall’On. Roberto Menia, hanno validato l’impegnativo lavoro svolto dalle Autorità di Bacino nazionali in stretta collaborazione con le Regioni per dare attuazione agli obblighi previsti dalla norme comunitarie e nazionali sulle acque.
I piani presentano un quadro integrato e organico, a livello di bacino, delle conoscenze disponibili e identificano i programmi di misure (strutturali e non) da mettere in atto per conseguire gli obiettivi di qualità ambientale e sono strumenti strategici per la tutela e la protezione delle acque, ai quali si dovrà dare attuazione negli anni futuri, reperendo con urgenza le necessarie risorse finanziarie.
Nella formazione dei piani è stato fondamentale il ruolo svolto dalle istituzioni, dai cittadini e dalle loro associazioni e dai portatori di interessi, attraverso la fase di partecipazione e consultazione pubblica. I progetti di piano sono reperibili sui siti web predisposti dalle Autorità di Bacino, ai fini di raccogliere, in un periodo di sei mesi come previsto, i contributi e le osservazioni e sono stati sottoposti alla procedura di valutazione ambientale strategica e a tal proposito và rilevato che sono pervenute decine di osservazioni.
Dato che i piani di gestione sono strumenti dinamici, che vanno adattati in funzione dell’approfondimento del quadro conoscitivo e dei risultati via via conseguiti, la sfida che ci attende per far fronte alle criticità rilevate è complessa e impegnativa, sia per adeguare le conoscenze sullo stato chimico ed ecologico delle nostre acque, sia per attuare le misure per il ripristino e la tutela.
I progetti di piano sono reperibili sui siti web predisposti dalle Autorità di Bacino
fonte www.minambiente.it
SISTRI: proroga termini per l'iscrizione
Slittano di 30 giorni tutti i termini previsti dal D.M. 17/12/2009. Modificata la modulistica per l'iscrizione.
Con il nuovo decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 15/12/2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27/02/2010 sono state apportate modifiche al precedente Decreto 17/12/2009, con il quale ha preso il via il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti denominato SISTRI, previsto dall'art. 189, comma 3-bis, del D. Leg.vo 152/2006 (Codice dell'Ambiente) introdotto dall'art. 2, comma 24, del D. Leg.vo 4/2008, nonché dall'art. 2, comma 2-bis, della L. 210/2008, relativi all'istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.
Proroga dei termini per l'iscrizione
Molte le novità introdotte dal nuovo decreto, tra le quali in particolare la prevedibile proroga di 30 giorni di tutti i termini definiti dall'art. 3, comma 1, del D.M. 17/12/2009, entro i quali i soggetti individuati nel medesimo articolo sono tenuti ad iscriversi al SISTRI.
In pratica slitta al 30/03/2010 il termine ultimo per l'iscrizione dei seguenti soggetti:
- produttori iniziali di rifiuti pericolosi, incluse le imprese che effettuano il trasporto dei propri rifiuti pericolosi (art. 212, comma 8, del D. Leg.vo 152/2006), con oltre 50 dipendenti;
- imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività artigianali, industriali e di trattamento rifiuti, con oltre 50 dipendenti;
- commercianti e gli intermediari di rifiuti;
- consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- imprese che raccolgono e trasportano rifiuti speciali e quelle che effettuano il recupero o lo smaltimento dei rifiuti;
- soggetti coinvolti nel trasporto intermodale dei rifiuti;
- enti e imprese che gestiscono i rifiuti urbani nella Regione Campania.
Slitta invece al 30/04/2010 il termine ultimo per l'iscrizione dei seguenti soggetti:
- produttori iniziali di rifiuti pericolosi, incluse le imprese che effettuano il trasporto dei propri rifiuti pericolosi (art. 212, comma 8, del D. Leg.vo 152/2006), con meno di 50 dipendenti;
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività artigianali, industriali e di trattamento rifiuti, con un numero di dipendenti compreso tra 11 e 50.
Modulistica per l'iscrizione
Fatte salve le iscrizioni già avvenute alla data del 28/02/2010, i moduli di iscrizione numeri 1 e 2 allegati al D.M. 17/12/2009 sono sostituiti dai moduli allegati al nuovo decreto in commento.
Produttori di rifiuti
L'art. 3 del nuovo decreto prevede inoltre l'obbligo di iscrizione al SISTRI anche come produttori, entro il 30/03/2010, a carico delle imprese e degli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti e che risultino produttori di rifiuti di cui all'art. 184, comma 3, lettera g) del D. Leg.vo 152/2006, indipendentemente dal numero di dipendenti.