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Consulenza > D.Lgs. 231/01
06 marzo 2009
Indagine Assonime sulla corporate governance nelle società quotate
L'indagine di Assonime sulle relazioni dei Consiglio di amministrazione delle società quotate offre un interessante spaccato dei modelli di corporate governance adottati dalle società quotate, con un approfondimento sulla struttura e sui costi del sistema di controllo.
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Assonime ha pubblicato, anche quest'anno, un'approfondita analisi dello stato di attuazione del Codice di Autodisciplina delle società quotate. L'indagine si riferisce a 291 società quotate, pari al 98% dell'intero listino [1], ed alle informazioni disponibili sulle "relazioni sulla corporate governance" redatte dai consigli di amministrazione delle società quotate.
Il doumento emanato da Assonime approfondisce i seguenti aspetti:
adesione o meno ai principi del Codice di Autodisciplina, con motivazione delle scelte effettuate;
informativa sulle deleghe;
disponibilità dell'identificazione nominativa degli amministratori esecutivi, non esecutivi e indipendenti;
qualità degli amministratori indipendenti;
composizione dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali;
trasparenza del procedimento di nomina di amministratori e sindaci;
rappresentanza delle minoranze in consiglio di amministrazione;
presenza di sindaci di minoranza;
articolazione dei lavori del consiglio (istituzione del comitato per le remunerazioni e sua composizione; istituzione del comitato per il controllo interno e sua composizione).
L'indagine, inoltre, oltre ad analizzare le informazioni contenute nelle Relazioni sul governo societario pubblicate dalle emittenti, contiene una parte monografica dedicata all'approfondimento della struttura e dei costi del sistema di controllo, focalizzandosi su:
la struttura del sistema (attori, responsabilità, linee gerarchiche e di reporting);
il ruolo e le responsabilità del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari (ex art. 154-bis del TUF, così come inserito dalla L. 262/2005);
il modello organizzativo e di controllo ex D.Lgs. 231/01, compresa la natura e la composizione dell'organismo di vigilanza;
i costi sostenuti per l'adeguamento alle nuove disposizioni legislative e di autodisciplina.
Link: "Assonime - Analisi dello stato di attuazione del Codice di autodisciplina delle società quotate (anno 2008)".
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[1] Sono state comprese nell'analisi le società quotate al 31 marzo 2008, le cui relazioni sul governo societario erano disponibili al 31 luglio 2008.
D.Lgs. 231/01 e reati informatici
Il 20 febbraio 2008 la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, convenzione redatta a Budapest il 23 novembre 2001. Il provvedimento passa ora all’esame del Senato per la ratifica definitiva. Tra le novità (di cui parlo in dettaglio in quest’altro articolo su www.agatinogrillo.it ) vi è anche l’estensione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (le aziende) come prevista dal decreto legislativo 231/01 ai reati informatici: in poche parole le aziende dovranno predisporre preventive ed idonee misure di sicurezza e di controllo per prevenire che al loro interno si commettano reati informatici. Di seguito una breve sintesi delle novità.
Novità per il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
L’articolo 6 del nuovo disegno di legge dal titolo “Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231? recita: “Dopo l’articolo 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:
Art. 25-septies, Attentato ad impianti di pubblica utilità, delitti informatici e trattamento illecito di dati,
In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 420, 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter e 635-quater del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall’articolo 24 per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).
Reati presi in considerazione
Ecco l’elenco dei “delitti” a cui fa riferimento il nuovo l’articolo 25-sexies:
420: attentato a impianti di pubblica utilità compreso il danneggiamento o la distruzione di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
491-bis: falsità in un documento informatico pubblico o privato
615-ter: accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
615-quater: detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
615-quinquies: diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
617-quater: intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
617-quinquies: installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.
635-bis: danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
635-ter: danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
635-quater: danneggiamento di sistemi informatici o telematici
640-quinquies: truffa del certificatore di firma elettronica
Se il materiale pericoloso è accessibile puniti i responsabili della ditta
Lesioni colpose a carico del titolare della ditta e del sorvegliante che lasciano incustoditi materiali pericolosi. La Cassazione, con la sentenza n.15081, condanna il proprietario di una società di ristrutturazioni e suo fratello, che aveva il compito di fare il supervisore dei lavori di rifacimento del tetto di un immobile privato. L'incidente che ha determinato le condanne era avvenuto perchè un bambino aveva tirato in faccia al suo amichetto la calce, abbandonata all'esterno del cantiere, provocandogli la perdita di un occhio. Data per certa la responsabilità di titolare e sorvegliante, per violazione della normativa antinfortunistica, la Cassazione ha specificato i parametrìi per valutare la "colpa" del committente. Il collegio di piazza Cavour spiega, infatti, che va evitata una sorta di responsabilità oggettiva a carico del privato che assolda la ditta, ma che questa va verificata sulla base del rispetto di alcune regole. La prima accortezza è quella di verificare che la società prescelta possieda i titoli e la professionalità per svolgere l'attività commissionata, mentre la seconda è nella necessità di non mettere in atto nessuna ingerenza nell'attività da svolgere. Gli ermellini sottolineano anche un terzo punto in grado di aiutare il giudice a valutare la responsabilità del committente, ovvero quello di verificare la possibilità per quest'ultimo di accorgersi, senza particolari indagini, dell'inadeguatezza delle misure di sicurezza. Un esame che, nel caso specifico, il privato supera evitando la condanna.
fonte: ilsole24ore