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Normative > Sicurezza sul Lavoro > D.Lgs 81/08 (sicurezza lavoratori)
D.Lgs. 81 scadenze
aggiornamento del 30/04/2009
La mancata comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti dello schema di decreto legislativo di modifica al T.U. sulla sicurezza sul lavoro (approvato dal Consiglio dei Ministri il 27 marzo) ha ampliato i margini temporali per il varo delle modifiche da parte dell’Esecutivo.
Infatti la legge delega (l. n. 123/2007) contempla la possibilità di prorogare di 3 mesi il termine inizialmente previsto per il 16 maggio, pertanto, ora posticipato al 16 agosto.
Tuttavia prosegue il lavoro per giungere ad un testo il più possibile condiviso da tutti gli organismi interessati.
L’approvazione dello schema di decreto legislativo di modifica al T.U. della Sicurezza sul lavoro, avvenuta lo scorso 27 marzo da parte del Governo, attualmente all’esame della Conferenza Stato-Regioni non ha derogato alcuni obblighi già previsti dal D.Lgs. 81
Tali adempimenti sono stati oggetto di successive proroghe: la prima li aveva posticipati al 31 dicembre 2008; successivamente il D.L. 207/2008 (c.d. mille proroghe), convertito dalla Legge 14/2009, ha spostato la loro entrata in vigore al 16 maggio, termine entro il quale potevano essere emanate anche le modifiche e le integrazioni all’originario D.Lgs. 81/2008.
La proroga era stata necessaria in quanto gli organi competenti non avevano fornito le chiavi interpretative per un corretto funzionamento della norma, né erano stati emanati i decreti integrativi.
La mancata trasmissione alle Camere per il parere ha fatto slittare il termine per l’approvazione definitiva dello schema al 16 agosto, ma nulla è stato previsto per un’eventuale allineamento tra il varo delle modifiche e gli obblighi previsti da un T.U. soggetto a modifiche.
Pertanto il 16 maggio entreranno (salvo ulteriori interventi) in vigore gli adempimenti previsti in materia di:
La mancata comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti dello schema di decreto legislativo di modifica al T.U. sulla sicurezza sul lavoro (approvato dal Consiglio dei Ministri il 27 marzo) ha ampliato i margini temporali per il varo delle modifiche da parte dell’Esecutivo.
Infatti la legge delega (l. n. 123/2007) contempla la possibilità di prorogare di 3 mesi il termine inizialmente previsto per il 16 maggio, pertanto, ora posticipato al 16 agosto.
Tuttavia prosegue il lavoro per giungere ad un testo il più possibile condiviso da tutti gli organismi interessati.
La road map, infatti, prevede dei tempi molto stretti per ricevere l’adesione della Conferenza Stato-Regioni, il cui parere è vincolante (al contrario di quello delle Commissioni): il 20 aprile è previsto un tavolo “tecnico” che dovrebbe sciogliere tutti i nodi, per poi arrivare al 30 del mese in corso al tavolo “politico” ed incassare l’approvazione dell’organo in cui le Regioni trovano spazio per intervenire negli atti governativi.
Oltre che per una condivisione “politica” delle scelte, l’adesione della Conferenza è indispensabile anche per il funzionamento di alcuni meccanismi previsti dalla normativa in studio, in quanto (tramite le Asl) le Regioni dovranno gestire il controllo nelle aziende, mentre altri controlli saranno a carico dello Stato e dei suoi ispettori (ad esempio i cantieri).
In ogni caso rimarrebbero saldi i principi fondamentali, ispiratori della riforma: semplificazione delle procedure, riforma dell’apparato sanzionatorio e delle singole sanzioni, principio della bilateralità azienda-lavoratore nella gestione complessiva della sicurezza.
D.Lgs 81/2008 VARIAZIONI ALLE SCADENZE
aggiornato al 09/01/2009
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2008 il DL n. 207 del 30 dicembre 2008, il cosiddetto Milleproroghe che, tra le altre cose, differisce alcuni termini previsti dal Dlgs 81/2008 (Testo Unico della sicurezza sul lavoro).
In particolare, l’art. 32 del DL 207/2008 proroga al 16 maggio 2009 gli adempimenti relativi a:
È inoltre in vigore dal 1° gennaio 2009 l’obbligo della valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza e quelli connessi alle differenze di genere, all’età e alla provenienza da altri Paesi.
Per ulteriori informazioni vai alla pagina specifica del D.Lgs 81/2008 oppure richiedi informazioni usando il form predisposto
D.Lgs 81/2008
CHIARIMENTI SULLE SCADENZE
aggiornato al 11/04/2009
Il Consiglio dei Ministri di giovedì 18.Dic.’08 ha approvato un Decreto Legge detto “Mille Proroghe” che include, fra i numerosi punti, lo slittamento di alcune disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, che sarebbero dovute entrare in vigore il 1° gennaio 2009 e relativi al D. Lgs. 81/2008. Ecco le novità introdotte dal nuovo del decreto (non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale):
a) è stata confermata l’entrata in vigore al 1° gennaio 2009 della nuova valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 81/2008 con proroga al 30 giugno 2009 solo dei nuovi adempimenti sulla valutazione dei rischi e delle relative sanzioni, relativamente a:
b) proroga al 16 maggio 2009 di due altri adempimenti:
c) confermata l’entrata in vigore al 1° gennaio 2009 dell’obbligo di redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza o DUVRI per appalti già in essere prima del 25 agosto 2007 (art. 26, comma 5, penultimo periodo).
Quindi, chi ha già provveduto alla valutazione dei rischi secondo le indicazioni del D. Lgs. 81/2008 e alla stesura del documento di valutazione secondo i contenuti dell’articolo 28 comma 2 del citato decreto ha tempo fino al 30 Giugno 2009 per conferire “data certa” al documento. Chi, invece, non ha aggiornato il documento di valutazione dei rischi già redatto ai sensi dell’articolo 4 del D. Lgs. 626/1994 dovrà integrarlo dei contenuti previsti dall’articolo 28 comma 2 entro il 31/12/2008 e conferire “data certa” al documento entro il 30 giugno 2009.
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D.Lgs 81/2008 ACCERTAMENTI SANITARI TOSSICODIPENDENZA E ALCOOL
aggiornato al 09/01/2009
La Conferenza Permanente ha approvato, in data 18 settembre 2008, l’accordo per le “Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi” applicative del provvedimento del 30 ottobre 2007 (art. 8, comma 2).
Ricordiamo che il provvedimento del 30 aprile 2007 prevede l’obbligo di effettuare test antidroga per prevenire, a garanzia della salute e sicurezza dei lavoratori e dei cittadini, incidenti dovuti alla pericolosa condizione di alterazione per assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope da parte degli stessi lavoratori. Questi test, i cui costi sono a carico del datore di lavoro, prevedono sia visite mediche che esami di laboratorio.
All’articolo 4 è previsto che “Il datore di lavoro, prima di adibire un lavoratore all'espletamento di mansioni comprese nell'elenco di cui all'allegato I, qualunque sia il tipo di rapporto di lavoro instaurato, provvede a richiedere al medico competente gli accertamenti sanitari del caso, comunicandogli il nominativo del lavoratore interessato.”
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Obbligo di comunicare annualmente all’Inail il nominativo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Con la circolare n. 11 del 12 marzo scorso, l’Ianil ha fornito le indicazioni relative all’obbligo di cui all’art. 18, co. 1, lett. aa) del D.Lgs. n. 81/08, ossia l’obbligo di comunicare annualmente all’Inail il nominativo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, per la cui violazione l`art. 55 del medesimo decreto prevede una sanzione pari ad euro 500,00.
La comunicazione, si legge nell’allegata nota, deve essere effettuata per la singola azienda o per ciascuna unità produttiva in cui si articola l’azienda e deve fare riferimento alla situazione in essere al 31 dicembre dell’anno precedente. ........
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