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Consulenze di direzione, consulenze agroalimentari, consulenze norme volontarie e adeguamento normative cogenti

Aggiornamenti e novità legislative presenti sul blog



Il progetto JWineFood nasce con l’obbiettivo di incrementare le vendite dei partecipanti al progetto stesso tramite l’ausilio di strumenti innovativi.
La promozione non viene fatta solo per il prodotto ma anche per la conoscenza del TERROIR da cui in prodotto nasce, il termine TERROIR inteso come l’interazione tra un suolo e un microclima specifici, unita all’effetto delle pratiche umane ad essi tradizionalmente legate.


Presto on line

Stress lavoro-correlato

E' entrato in vigore il 31 dicembre 2010 l’obbligo a carico dei datori di lavoro di effettuare la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato.
Per facilitare l’attuazione di questo adempimento, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, istituita presso il Ministero del Lavoro, con una Circolare del 18 novembre scorso, ha fornito ai datori di lavoro pubblici e privati uno strumento di indirizzo ai fini della corretta attuazione delle previsioni di legge in materia di valutazione del rischio, con riferimento alla peculiare e innovativa tematica del rischio da stress correlato al lavoro.
La valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato, prevista dagli articoli 6, comma 8, lettera m-quater, e 28, comma 1-bis, del Testo Unico per la sicurezza sui luoghi di lavoro (Dlgs 81/2008 e s.m.i.), è definita come “condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o aspettative riposte in loro”.
La valutazione del rischio da stress lavoro-correlato è parte integrante della valutazione dei rischi e deve essere effettuata dai datori di lavoro.
Occorre, in primo luogo, individuare i fattori di rischio da stress lavoro-correlato per poter pianificare le opportune misure di eliminazione o di riduzione del rischio. La valutazione deve essere compiuta per tutti i lavoratori e le lavoratrici, compresi dirigenti e preposti, prendendo in considerazione non i singoli lavoratori ma gruppi omogenei esposti a rischi dello stesso tipo.
La Commissione consultiva ha previsto che la valutazione del rischio da stress di lavoro-correlato si articoli in due fasi:

  • una necessaria (la valutazione preliminare);
  • una eventuale e da attivare nel caso in cui la valutazione preliminare riveli elementi di rischio da stress lavoro-correlato e le misure di correzioni adottate dal datore di lavoro si rivelino inefficaci.


La valutazione preliminare consiste nella rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili, appartenenti a tre famiglie:

  • Eventi sentinella, quali ad esempio: indici infortunistici; assenze per malattia; turnover; procedimenti e sanzioni; segnalazioni del medico competente; specifiche e frequenti lamentele formalizzate dai lavoratori.
  • Fattori di contenuto del lavoro, quali ad esempio: ambiente di lavoro e attrezzature; carichi e ritmi di lavoro; orario di lavoro e turni; corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti.
  • Fattori di contesto del lavoro, quali ad esempio: ruolo nell’organizzazione; autonomia decisionale e controllo; conflitti interpersonali; evoluzione e sviluppo di carriera; comunicazione (es. incertezza in ordine alle prestazioni richieste).


Se dalla valutazione preliminare non emergono elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere azioni correttive, il datore di lavoro è tenuto a darne conto nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e a prevedere un piano di monitoraggio.
Se, invece, emergono elementi di rischio da stress lavoro-correlato, occorre pianificare interventi correttivi. Nel caso in cui tali interventi si rivelino inefficaci, il datore di lavoro dovrà effettuare una valutazione approfondita, che prevede la valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori attraverso strumenti quali questionari, focus group, interviste semi strutturate, sulle famiglie di fattori/indicatori previsti nella valutazione preliminare.
La data del 31 dicembre 2010 di decorrenza dell’obbligo deve essere intesa come data di avvio delle attività di valutazione. Nel DVR deve essere indicata la programmazione temporale della valutazione e la sua data finale.

Comunicazioni del datore di lavoro

La comunicazione relativa al nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza va effettuata solo in caso di nuova nomina o designazione- art. 13 lett. f) del D.Lgs. 106/09 modificativo dell'art. 18 lett. aa) del D.L.gs. n. 81/08.
In fase di prima applicazione del suddetto decreto n. 106/09, l'obbligo di comunicazione riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati.
La comunicazione dovrà riferirsi ad ogni singola azienda, o unità produttiva in cui l'azienda è articolata.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (art. 47 del Testo Unico) è eletto o designato dai lavoratori: nelle aziende in cui tale designazione non sia stata effettuata, il datore di lavoro ovviamente non dovrà procedere ad alcuna comunicazione.
Per quanto riguarda altre fattispecie (es. rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali o di comparto) l'Istituto provvederà a dare le istruzioni operative una volta intervenute le indicazioni interpretative della normativa da parte del Minsitero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il modello




Download testo D.Lgs. 81 e s.i.
agg marzo 2011

Novità e maggiore precisione per la sicurezza dei cantieri

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato una check list per organizzare la tutela dei lavoratori e le informazioni in caso si ispezione.
Sicurezza sul lavoro, check list per verifiche in cantiere
La Check list fornisce uno strumento di supporto alle ditte ed ai tecnici che vogliono migliorare le condizioni salute e sicurezza sul lavoro nei cantieri. Diventa quindi possibile stabilire in via preventiva se il cantiere sia in regola. Le valutazioni sono infatti svolte prima dell’arrivo dell’ispezione.
Il documento messo a punto da Ministero contiene una lista di controllo che, nonostante non possa essere considerata esaustiva, illustra gli aspetti giudicati di rilievo dagli organi di vigilanza, da garantire nei cantieri temporanei e mobili.
Oltre agli argomenti principali, la lista è integrata da indicazioni pratiche sui rischi. L’organizzazione del cantiere deve tenere conto della gestione delle emergenze. È necessaria una recinzione, la pulizia dei servizi e la presenza di estintori.
La viabilità deve essere assicurata a persone e veicoli, rimuovendo tutti gli elementi di pericolo come sporgenze e buche.
Particolare attenzione è riservata alla prevenzione delle cadute, per cui è necessario dotarsi di ponteggi con controvenature trasversali e longitudinali, parapetti, piani di caplestio e scale idonee alle lavorazioni in quota.
Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei dipendenti devono rispettare le normative, essere adeguate al lavoro da svolgere, installate in conformità alle prescrizioni e sottoposte a regolare manutenzione.
Nelle demolizioni, effettuate secondo un piano specifico, è importante evitare la produzione di polveri e che i lavoratori operino sulle pareti da abbattere.
Necessaria una adeguata formazione e documentazione di cantiere, comprendente il piano operativo di sicurezza, il piano di sicurezza e coordinamento e la dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico.

Videosorveglianza: sistemi integrati e telecamere intelligenti a prova di privacy
Il Garante fissa le nuove regole per l'uso dei sistemi di videosorveglianza


Sistemi integrati di videosorveglianza solo nel rispetto di specifiche garanzie per la libertà delle persone. Appositi cartelli per segnalare la presenza di telecamere collegate con le sale operative delle forze di polizia. Obbligo di sottoporre alla verifica del Garante privacy, prima della loro attivazione, i sistemi che presentino rischi per i diritti e le libertà fondamentali delle persone, come i sistemi tecnologicamente avanzati o "intelligenti". Conservazione a tempo delle immagini registrate. Rigorose misure di sicurezza a protezione delle immagini e contro accessi non autorizzati.
L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha varato le nuove regole alle quali soggetti pubblici e privati dovranno conformarsi per installare telecamere e sistemi di videosorveglianza. Il periodo per adeguarsi è stato fissato, a seconda degli adempimenti, da un minimo di sei mesi ad un massimo di un anno.
Il provvedimento generale, che sostituisce quello del 2004 e introduce importanti novità, si è reso necessario non solo alla luce dell'aumento massiccio di sistemi di videosorveglianza per diverse finalità (prevenzione, accertamento e repressione dei reati, sicurezza pubblica, tutela della proprietà privata, controllo stradale, etc.), ma anche in considerazione dei numerosi interventi legislativi adottati in materia: tra questi, quelli più recenti che hanno attribuito ai sindaci e ai comuni specifiche competenze in materia di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, così come le norme, anche regionali, che hanno incentivato l'uso di telecamere.
Il provvedimento, di cui è stato relatore Francesco Pizzetti, in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, tiene conto delle osservazioni formulate dal Ministero dell'interno e dall'Anci.
Ecco in sintesi le regole fissate dal Garante.

Principi generali

  • Informativa: i cittadini che transitano nelle aree sorvegliate devono essere informati con cartelli della presenza delle telecamere, i cartelli devono essere resi visibili anche quando il sistema di videosorveglianza è attivo in orario notturno. Nel caso in cui i sistemi di videosorveglianza installati da soggetti pubblici e privati (esercizi commerciali, banche, aziende etc.) siano collegati alle forze di polizia è necessario apporre uno specifico cartello (allegato n. 2), sulla base del modello elaborato dal Garante. Le telecamere installate a fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica non devono essere segnalate, ma il Garante auspica comunque l'utilizzo di cartelli che informino i cittadini.
  • Conservazione: le immagini registrate possono essere conservate per periodo limitato e fino ad un massimo di 24 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a indagini. Per attività particolarmente rischiose (es. banche) è ammesso un tempo più ampio, che non può superare comunque la settimana. Eventuali esigenze di allungamento dovranno essere sottoposte a verifica preliminare del Garante.

Settori di particolare interesse

  • Sicurezza urbana: i Comuni che installano telecamere per fini di sicurezza urbana hanno l'obbligo di mettere cartelli che ne segnalino la presenza, salvo che le attività di videosorveglianza siano riconducibili a quelle di tutela specifica della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati. La conservazione dei dati non può superare i 7 giorni, fatte salve speciali esigenze.
  • Sistemi integrati: per i sistemi che collegano telecamere tra soggetti diversi, sia pubblici che privati, o che consentono la fornitura di servizi di videosorveglianza "in remoto" da parte di società specializzate (es. società di vigilanza, Internet providers) mediante collegamento telematico ad un unico centro, sono obbligatorie specifiche misure di sicurezza (es. contro accessi abusivi alle immagini). Per alcuni sistemi è comunque necessaria la verifica preliminare del Garante.
  • Sistemi intelligenti: per i sistemi di videosorveglianza "intelligenti" dotati di software che permettono l'associazione di immagini a dati biometrici (es. "riconoscimento facciale") o in grado, ad esempio, di riprendere e registrare automaticamente comportamenti o eventi anomali e segnalarli (es. "motion detection") è obbligatoria la verifica preliminare del Garante.
  • Violazioni al codice della strada: obbligatori i cartelli che segnalino i sistemi elettronici di rilevamento delle infrazioni. Le telecamere devono riprendere solo la targa del veicolo (non quindi conducente, passeggeri, eventuali pedoni). Le fotografie o i video che attestano l'infrazione non devono essere inviati al domicilio dell'intestatario del veicolo.
  • Deposito rifiuti: lecito l'utilizzo di telecamere per controllare discariche di sostanze pericolose ed "eco piazzole" per monitorare modalità del loro uso, tipologia dei rifiuti scaricati e orario di deposito.

Settori specifici

  • Luoghi di lavoro: le telecamere possono essere installate solo nel rispetto dello norme in materia di lavoro. Vietato comunque il controllo a distanza dei lavoratori, sia all'interno degli edifici, sia in altri luoghi di prestazione del lavoro (es. cantieri, veicoli).
  • Ospedali e luoghi di cura: no alla diffusione di immagini di persone malate mediante monitor quando questi sono collocati in locali accessibili al pubblico. E' ammesso, nei casi indispensabili, il monitoraggio da parte del personale sanitario dei pazienti ricoverati in particolari reparti (es.rianimazione), ma l'accesso alle immagini deve essere consentito solo al personale autorizzato e ai familiari dei ricoverati.
  • Istituti scolastici: ammessa l'installazione di sistemi di videosorveglianza per la tutela contro gli atti vandalici, con riprese delimitate alle sole aree interessate e solo negli orari di chiusura.
  • Taxi: le telecamere non devono riprendere in modo stabile la postazione di guida e la loro presenza deve essere segnalata con appositi contrassegni.
  • Trasporto pubblico: lecita l'installazione su mezzi di trasporto pubblico e presso le fermate, ma rispettando limiti precisi (es.angolo visuale circoscritto, riprese senza l'uso di zoom).
  • Webcam a scopo turistico: la ripresa delle immagini deve avvenire con modalità che non rendano identificabili le persone.

Soggetti privati.

  • Tutela delle persone e della proprietà: contro possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, prevenzione incendi, sicurezza del lavoro ecc. si possono installare telecamere senza il consenso dei soggetti ripresi, ma sempre sulla base delle prescrizioni indicate dal Garante.

Inps: provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza


L’Autorità garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento datato 8 aprile 2010, ha disposto nuove regole per l’uso dei sistemi di video sorveglianza riguardanti il posizionamento delle telecamere, videosorveglianza integrata con altri Enti, verifiche preliminari, misure di sicurezza, conservazione dei dati, diritti degli interessati e adeguamento.
Sul posizionamento delle telecamere l'INPS fa presente che i cittadini che transitano nelle aree sorvegliate devono essere informati, con appositi cartelli, che forniscano gli elementi previsti dall'art. 13 del codice privacy e secondo il modello semplificato individuato dal Garante.
L'Autorità ritiene auspicabile che l'informativa, resa in forma semplificata, rinvii a un testo completo contenente tutti gli elementi di cui all'art. 13, comma 1, del Codice privacy, disponibile senza oneri per l'interessato, con modalità facilmente accessibili quali strumenti informatici e telematici. Le Sedi potranno pertanto pubblicare l'informativa completa sul sito di riferimento o in apposite bacheche ritenute adatte allo scopo. I responsabili o un loro incaricato sono tenuti all'occorrenza a fornire, anche oralmente, un'informativa adeguata circa il trattamento dei dati rilevati o registrati.

Nel posizionare le telecamere, il Garante ribadisce il necessario rispetto dell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori che vieta i controlli a distanza. Non devono quindi essere effettuate riprese al fine di verificare l'osservanza dei doveri di diligenza, quali il rispetto dell'orario di lavoro o la correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa (ad es. orientando la telecamera sul badge).
Qualora si renda assolutamente necessario, per motivi di sicurezza o esigenze organizzative o produttive, indirizzare la telecamere verso i lavoratori, queste potranno essere istallate soltanto previo accordo con le RSU. In difetto di accordo, su istanza del dirigente responsabile, si seguirà la procedura prevista dallo stesso art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (v., altresì, artt. 113 e 114 del Codice; art. 8 l. n. 300/1970 cit.; art. 2 d.lgs. n. 165/2001).

Il mancato rispetto di tali disposizioni comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-ter, del Codice. Inoltre, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza preordinati al controllo a distanza dei lavoratori o ad effettuare indagini sulle loro opinioni integra la fattispecie di reato prevista dall'art. 171 del Codice.
Sotto un diverso profilo, eventuali riprese televisive sui luoghi di lavoro per documentare attività od operazioni solo per scopi divulgativi o di comunicazione istituzionale o aziendale, e che vedano coinvolto il personale dipendente, possono essere assimilati ai trattamenti temporanei finalizzati alla pubblicazione occasionale di articoli, saggi ed altre manifestazioni del pensiero. In tal caso, alle stesse si applicano le disposizioni sull'attività giornalistica contenute nel Codice (artt. 136 e ss.), fermi restando, comunque, i limiti al diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza, nonché l'osservanza del codice deontologico per l'attività giornalistica ed il diritto del lavoratore a tutelare la propria immagine opponendosi, per motivi legittimi, alla sua diffusione (art. 7, comma 4, lett. a), del Codice).

Per ulteriori informazioni e chiarimenti info@and-co.net

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COSA BISOGNA FARE (prima di installare un sistema di videosorveglianza)

  • Relazione tecnica relativa al sistema di videosorveglianza
  • Planimetrie indicanti postazioni di lavoro e telecamere con relativo campo visivo, ubicazione registratori e monitor
  • Fotografie che evidenzino l'angolo di ripresa delle telecamere da installare
  • Attestazione dell'informazione firmata dai dipendenti, relativa all'installazione del sistema di videosorveglianza
  • Comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro



Per qualsiasi informazione sulla gestione della privacy contattateci all'indirizzo

info@and-co.net

Cosa deve fare l'amministratore di condominio per l'adeguamento alla 81/2008

Il datore di lavoro nei condomini va individuato nella persona dell'amministratore condominiale.


L'amministratore, nella qualita di datore di lavoro, deve:

  • individuare i rischi e i pericoli presenti in tutta la struttura;
  • elaborare un apposito Documento di Valutazione Rischi (DVR);
  • nominare un Responsabile della Sicurezza (RSSP);
  • rendere edotti tutti i Fornitori che dovessero svolgere la propria attivita nel Condominio (l'impresa di Pulizia scale, la Ditta che deve ristrutturare il Fabbricato, ecc...) circa tali rischi rilevati attraverso la consegna del DVR.


Il portiere, se presente, dovra essere in possesso del titolo di:

  • RSL, Addetto Antincendio ed Addetto Primo Soccorso.
  • Nel caso in cui svolgesse anche mansioni di pulizie e di giardinaggio, dovra essere sottoposto a sorveglianza sanitaria previa nomina del Medico Competente.


Nel caso di mancato adeguamento del condominio alle norme sulla Sicurezza cosi come previste dal DL. 81/08, l'amministratore e considerato responsabile sia civilmente che penalmente.


ADEMPIMENTI per Condomini SENZA PORTIERE

  • Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
  • Elaborazione del D.U.V.R.I.
  • Elaborazione del Piano di Evacuazione
  • Incarico RSPP conferito a professionista abilitato


ADEMPIMENTI per Condomini CON PORTIERE

  • Elaborazione del D.V.R.
  • Elaborazione del D.U.V.R.I.
  • Elaborazione del Piano di Evacuazione
  • Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
  • Nomina del portiere quale RLS, addetto antincendio, addetto di Primo Soccorso in possesso di attestati di formazione
  • Nomina del Medico Competente, obbligatoria nei casi in cui il portiere effettui i servizi di pulizie e/o giardinaggio e nel caso in cui ci siano turni notturni


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Amministratori per qualsiasi informazione contattateci all'indirizzo
info@and-co.net

Parere della direzione regionale prevenzione della regione Veneto

Parere della direzione regionale prevenzione della regione Veneto



Link al sito della regione
Toscana sui sistemi anticaduta

L’amministratore di condominio se è a conoscenza della presenza di amianto friabile nei luoghi di proprietà comune, acquisita mediante osservazione diretta o a livello documentale (progetto di edificazione con decrizione dei materiali impiegati), ha l’obbligo (art. 12 DPR 8/8/1994) di comunicare agli enti preposti l’eventuale presenza di amianto nell’edificio da lui amministrato.
Se la scoperta di amianto friabile avviene in seguito all’esecuzione di attività di manutenzione, tale attività dovrà essere sospesa e l’amministratore dovrà darne comunicazione agli enti preposti.
L’amianto a matrice friabile è stato utilizzato prevalentemente a fini ignifughi ed isolanti ed applicato a spruzzo su muri, pareti e strutture metalliche, legato in intonaco, sovrastante a controsoffitti o a pannelli non friabili, contenuto in pannelli di controsoffittature friabili, in cartoni o pannelli posti in genere dietro gli impianti di riscaldamento, nei tessuti antifiamma e nelle guarnizioni.

Per ulteriori informazioni compilare il form o inviare una mail a info@and-co.net

D.Lgs. 231/01
Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche
..... Ma chi deve redigerlo?


Dal punto di vista normativo devono redigerlo tutte le società e le associazioni (anche non riconosciute) che abbiano a qualsiasi titolo rapporti con la P.A. (anche nell'ipotesi in cui tali rapporti consistano in meri finanziamenti pubblici).
In sostanza deve redigerlo ogni società o associazione (sia essa piccola media o grande) che non voglia incorrere nei rapporti commerciali con privati od enti pubblici in possibili sanzioni economiche e/o inibitorie.
A titolo esemplificativo tra gli enti forniti di personalità giuridica si menzionano: società di capitali; società cooperative; fondazioni; associazioni riconosciute; enti privati e pubblici economici; enti privati che esercitano un servizio pubblico in virtù di una concessione, convenzione, parificazione o analogo atto amministrativo. tra gli enti privi di personalità giuridica: società di persone; consorzi e associazioni non riconosciute.
Le disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti non si applicano allo Stato, agli enti pubblici non economici, agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale ed alle ditte individuali.

Vuoi sapere se la tua azienda potrebbe avere la necessità di adempiere
a questo decreto scarica la presente
check-list e inviala a info@and-co.net
ti forniremo una prima valutazione sui rischi presenti nella tua azienda.

Uni en iso 9001:2008


Il 26 novembre 2008, con la pubblicazione della nuova edizione della norma UNI EN ISO 9001, si completa la fase di evoluzione dei sistemi di gestione per la qualità partita nel 2000.
Il processo ha generato un testo migliorato, ma non rivoluzionato, che sebbene non introduca nuovi requisiti, né cambi quelli già esistenti, incide in modo significativo sulla "vecchia" norma. Si contano infatti numerose modifiche al testo, soprattutto per la necessità di chiarire il significato di alcuni requisiti, di difficile o difforme applicazione.
In estrema sintesi, il nuovo testo denota maggiore attenzione per il mercato in cui operano le organizzazioni, per i processi intermedi e per quelli che vengono sempre più frequentemente esternalizzati, per le risorse umane e per il corretto inquadramento delle attività di verifica, di riesame e di validazione del sistema. La nuova norma fornisce l’occasione per rivedere criticamente l’interpretazione applicativa data alla "vecchia" ISO 9001 e per valutare le eventuali modifiche da applicare, senza l’ansia di dover "cambiare tutto"...

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Certificazione ISO 27001:2005


Lo Standard ISO 27001:2005 è una norma internazionale che fornisce i requisiti di un Sistema di Gestione della Sicurezza nelle tecnologie dell'informazione (Information Security Management System - ISMS).
Lo standard è stato creato e pubblicato nell'ottobre 2005 a fini certificativi, in modo da costituire un sistema completo per garantire la gestione della sicurezza nella tecnologia dell'informazione: con la sua pubblicazione ha sostituito la norma inglese BS 7799:2 (che conteneva la linea guida e lo standard vero e proprio), che fino ad allora rappresentava la principale norma di riferimento per l'applicazione di un Sistema di Gestione per la sicurezza delle informazioni. Il nuovo standard ha assorbito entrambe le parti: la linea guida è diventata ISO 17799:1 (Information Technology -Security Techniques - Code of practice for information security management), mentre la seconda parte, lo standard vero e proprio, è divenuto nell'ottobre 2005 ISO 27001:05. Volendo essere più precisi, ISO 177991 prescrive la conservazione e la difesa delle risorse informative di un'impresa; ISO 27001:05 è il documento normativo di certificazione al quale un'azienda deve fare riferimento.

Business Continuity ISO 25999


Evitare il disastro prima che accada è un qualcosa che ogni organizzazione desidererebbe riuscire a fare.


La
Business Continuity è una disciplina che mette in grado un’Azienda di adottare formalmente l’approccio reputato più idoneo a fronteggiare possibili scenari di rischio (ad esempio: un terremoto; un black-out; un incendio; un sabotaggio; ecc.), derivanti dal verificarsi di eventi causali che, sfruttando le vulnerabilità di uno o più asset (sistemi informatici, infrastrutture; persone; ecc.), impediscono di ottemperare ad obblighi istituzionali o provocano danni in grado di influire sulla capacità dell’azienda di continuare la propria attività di business

continua ....


"La legge comune degli affari nega la possibilità di pagare poco ed ottenere molto: ciò non può accadere"

John Ruskin

ISO 22005/2008


Un sistema di rintracciabilità è un’utile strumento per assistere un’organizzazione operante nell’ambito della filiera alimentare e dei mangimi per raggiungere determinati obiettivi in un sistema di gestione.
La Norma UNI EN ISO 22005:2008 ha sostituito le norme nazionali UNI 10939:2001 e UNI 11020:2002 di rintracciabilità di filiera e rintracciabilità aziendale, rispettivamente. La Norma UNI EN ISO 22005 è finalizzata alla certificazione di alimenti e mangimi e si applica sia alla filiera agroalimentare, sia alla singola Organizzazione/singolo sito di produzione. Alcuni requisiti del sistema di rintracciabilità riferiti alla filiera, potranno risultare non applicabili al sistema di rintracciabilità aziendale di una singola Organizzazione/singolo sito di produzione.

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IRIS

L’obiettivo primario dell progetto IRIS&Co è quello di offrire ai propri clienti un servizio completo, sicuro e di elevata professionalità per l'adeguamento allo standard IRIS.
Le attività svolte dalla &Co seguono le seguenti fasi:

  • Analisi iniziale
  • Impostazione del Sistema di Gestione Qualità secondo lo standard IRIS
  • Controllo operativo
  • Realizzazione in collaborazione con l'azienda del manuale e delle procedure
  • Formazione del personale
  • Conduzione delle verifiche ispettive interne
  • Attuazione ed implementazione del Sistema di Gestione Qualità sulle specifiche dello standard IRIS.

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