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Normative > Sicurezza sul Lavoro > D.Lgs 81/08 (sicurezza lavoratori)
D. Lgs 81/2008
La normativa sulla sicurezza del lavoro (Testo Unico Dlgs 81/08 ex Dlgs 626/94) sottopone il datore di lavoro ad una serie di obblighi. L’adempimento di tali previsioni risulta essere molto difficoltoso.
La &Co si propone come partner della azienda per raggiungere una conformità globale e garantita alla normativa.
Il nuovo Testo Unico introdotto con il Dlgs 81/08, che accorpa, abrogando e modificando le varie discipline nate per regolamentare la sicurezza nel lavoro (compreso il Dlgs 626/94), obbliga le imprese a tutelare la salute dei lavoratori, attraverso il mantenimento di adeguati standard di sicurezza nei luoghi presso cui si svolgono le attività aziendali.
La legge individua nel datore di lavoro l’unico soggetto responsabile della sicurezza nell’impresa. Tale qualificazione comporta che questi deve provvedere a porre in essere tutti quegli interventi atti a neutralizzare fonti di pericolo e rischio che rendono meno sicuri i luoghi di lavoro; deve adempiere tutti gli obblighi previsti dalla legge; deve informare e formare i propri lavoratori ad avere, dal punto di vista della sicurezza, un comportamento corretto durante lo svolgimento delle attività operative; deve controllare lo stato di salute dei propri lavoratori per verificarne l’idoneità alle mansioni a cui sono assegnati; deve vigilare che tutte le norme di sicurezza siano osservate. In caso contrario, il datore di lavoro è soggetto a sanzioni pecuniarie e detentive.
Proroga al 1° gennaio 2009
E' diventata legge la proroga al 1° gennaio 2009 per i nuovi obblighi previsti dal Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, tra cui l’aggiornamento della valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro. Ma gli obblighi sono già in vigore dal 29 luglio
Ricordiamo però, che la proroga arriva successivamente al 29 luglio 2008, giorno in cui è sono entrati in vigore i nuovi obblighi previsti dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Quindi, un datore di lavoro che non avesse provveduto in tempo ad aggiornare il documento di valutazione dei rischi è sanzionabile.
Ricordiamo inoltre, che il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 prevede che questo documento abbia data certa.
Scarica copia del D.Lgs 81/2008
D.Lgs 81/2008 VARIAZIONI ALLE SCADENZE
aggiornato al 09/01/2009
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2008 il DL n. 207 del 30 dicembre 2008, il cosiddetto Milleproroghe che, tra le altre cose, differisce alcuni termini previsti dal Dlgs 81/2008 (Testo Unico della sicurezza sul lavoro).
In particolare, l’art. 32 del DL 207/2008 proroga al 16 maggio 2009 gli adempimenti relativi a:
Non è stato invece confermato il rinvio al 30 giugno 2009 – annunciato nei giorni precedenti alla pubblicazione del Milleproroghe – dell’obbligo per i datori di lavoro di predisporre entro il 1° gennaio 2009 il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVR), previsto dall’art. 28 del Dlgs 81/2008, e il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) anche per gli appalti stipulati prima del 25 agosto 2007 e ancora in corso.
È inoltre in vigore dal 1° gennaio 2009 l’obbligo della valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza e quelli connessi alle differenze di genere, all’età e alla provenienza da altri Paesi.
Riportiamo il testo dell’articolo 32 del Milleproroghe:
1. Le disposizioni di cui agli articoli 18, comma 1, lettera r), e 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 16 maggio 2009.
2. Il termine di cui all’articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, concernenti la valutazione dello stress lavoro-correlato e la data certa, è prorogato al 16 maggio 2009.
Il comma 1 – si legge nella relazione illustrativa del Decreto Legge – è diretto a prorogare i termini di applicazione della disposizione relativa alla comunicazione degli infortuni sul lavoro di durata superiore al giorno, tra le più controverse del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e per la quale già è stato previsto, all’articolo 4, comma 2, della legge 2 agosto 2008, n. 129, il differimento al 1° gennaio 2009 della disposizione relativa alla sorveglianza sanitaria in fase preassuntiva (anche per la quale è stato previsto, sempre all’articolo 4, comma 2, della legge 2 agosto 2008, n. 129, il differimento al 1° gennaio 2009).
Il termine del 16 maggio 2009 è stato individuato in quanto coerente con l’entrata in vigore (prevista per la stessa data) delle “disposizioni integrative e correttive” al citato decreto legislativo, da adottare ex art. 1, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 123. In tal modo, i problemi legati alla applicazione delle norme in commento potranno essere affrontati e risolti nell’ambito della rivisitazione complessiva delle previsioni del testo unico di salute e sicurezza sul lavoro.
Il comma 2, per motivazioni analoghe a quelle di cui al comma 1, è finalizzato alla proroga del termine riferito alle disposizioni in materia di valutazione dei rischi da lavoro, la cui applicazione – sempre ex articolo 4, comma 2-bis, della legge n. 129/2008 – è al momento prevista a far data dal 1° gennaio 2009.
Accertamenti Sanitari Assenza Tossicodipendenza
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell’8 ottobre 2008 il Provvedimento 18 settembre 2008 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l’Accordo in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza contenente le
“Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi”.
L’accordo è stato perfezionato ai sensi dell’articolo 8, comma 2, dell’Intesa in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza approvata in una precedente seduta della stessa Conferenza in data 30 ottobre 2007 che stabiliva, come noto, l’obbligo per il datore di lavoro di richiedere al medico competente gli accertamenti sanitari del caso (test i cui costi sono a carico del datore di lavoro), prima di adibire un lavoratore all’espletamento delle mansioni di cui all’Allegato 1, qualunque sia il tipo di rapporto di lavoro instaurato, allo scopo di prevenire, a garanzia della salute e sicurezza dei lavoratori e dei cittadini, incidenti dovuti alla pericolosa condizione di alterazione per assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope da parte degli stessi lavoratori (tra queste mansioni rientrano, ad esempio, i conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E; manovratori di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carriponte con pulsantiera a terra e di monorotaie; gli addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci, quali ad es. carrelli elevatori, autogru, trattori, speedy, pale meccaniche, gru a cavaliere gommate, ecc. )
Con il Provvedimento del 18 settembre 2008 sono definite le modalità e le procedure per l’effettuazione degli accertamenti dei lavoratori di cui trattasi, anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 41, comma 4, del D.Lgs. 81/08 (Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro), che prevede l’obbligo per il medico competente di accertare, durante le viste mediche preventive, periodiche e per cambio di mansione, anche l’assenza delle condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
Le mansioni sono quelle inerenti le attività di trasporto (art.1 c.1) e anche quelle comprese nell’elenco dell’Allegato I; al riguardo la Regione Veneto con propria nota prot. 99316 del 22 febbraio u.s. ritiene che la formulazione utilizzata al punto 2 lettera n) dell’allegato “addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci” possa comprendere anche i guidatori di carrelli elevatori in azienda ed estendersi, altresì, ai lavoratori addetti ai carrelli con guida non a bordo.
Il datore di lavoro, qualunque sia il tipo di rapporto di lavoro instaurato, dovrà pertanto prima di adibire un lavoratore all’espletamento delle mansioni su richiamate, e successivamente di norma con periodicità annuale (art. 5 c.1), richiedere al medico competente gli accertamenti sanitari necessari per verificare l’assenza di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti; a tal fine il datore di lavoro comunica al medico competente i nominativi dei lavoratori interessati che rientrano nelle mansioni oggetto del decreto.
Il testo approvato dalle Regioni, nella attuale impostazione impone notevoli responsabilità e compiti specifici complessi, da svolgere in gran parte dal medico competente; sono in corso chiarimenti con il Ministero del lavoro che integreranno le procedure dello stesso Accordo.
Comunicazione rappresentanti per la sicurezza
Aggiornamento 23/04/2009
Disponibile la procedura per la comunicazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, da effettuare entro il prossimo 16 maggio.
L'Inail comunica di avere attivato sul proprio portale, alla sezione «Punto Cliente» la procedura telematica per la comunicazione dei nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), adempimento posto a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti dall'art. 18, comma 1, lettera aa), del D. Leg.vo 81/2008 Detto obbligo riguarda qualsiasi settore di attività, privato o pubblico, e tutte le tipologie di rischio, come specificato all’art. 3, comma 1, del citato D. Leg.vo 81/2008, mentre ne sono al momento esenti le Amministrazioni e gli Istituti di cui all’art. 3, comma 2 (Forze armate, Polizia, Vigili del fuoco, Dipartimento di protezione civile, ecc.).
Come già chiarito dall'Istituto con la recente circolare n. 11/2009 dove sono reperibili maggiori dettagli in merito, la comunicazione deve essere effettuata entro il 31 marzo di ogni anno, con riferimento alla situazione in essere al 31 dicembre dell’anno precedente, mentre in sede di prima applicazione, la scadenza della comunicazione 2009, riferita alla situazione in essere al 31 dicembre 2008, è fissata al 16.5.2009.
L'Istituto ribadisce altresì che i datori di lavoro che hanno già inviato delle comunicazioni all'Inail devono ripetere l'invio utilizzando la procedura o il format previsto.
Comunicazione lavoratori diritto nomina RLS
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