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Amministratori di condominio

Normative > Sicurezza sul Lavoro

Obblighi di sicurezza in condominio: i chiarimenti del Ministero del Lavoro


In risposta ad alcuni quesiti ricorrenti, il Ministero del lavoro, con nota pubblicata nella nuova sezione del sito internet dedicato alla sicurezza sul lavoro, ha chiarito l'ambito di applicazione della normativa prevenzionale nel condominio ed ha enucleato i principali obblighi di sicurezza gravanti sui soggetti che operano all'interno delle aree condominiali.
Il punto di partenza da cui occorre muovere è l'art. 2 del D.Lgs 81/08che, alla lettera c), individua come azienda "il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato" e, alla lettera t), indica come unità produttiva lo "stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale".

Dalle definizioni sopraindicate emerge, quindi, che la condizione affinchè si configuri un'azienda o un'unità produttiva è che nell'ambito di una struttura o di una organizzazione di un datore di lavoro vi siano dei lavoratori che svolgano una attività lavorativa.

Con riferimento al condominio è chiaro che questo sarà equiparato ad un'azienda nel caso in cui adibisca del personale a svolgere attività lavorativa nel proprio ambito (ad esempio portiere, giardiniere, personale addetto alla pulizia o alla manutenzione, ecc.), e solo allora, assumendo l'amministratore condominiale la veste di datore di lavoro, andranno rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs 81/2008 in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

Si ricorda, peraltro, che lo stesso Ministero aveva chiarito, successivamente all'emanazione del D.Lgs 626/94, con la circolare 5 marzo 1997, n. 28, che il datore di lavoro nei condomìni, ai fini dell'applicazione degli obblighi di sicurezza, va individuato nella persona dell'amministratore condominiale protempore. Nei condomìni in cui non sia presente l'amministratore, non essendone obbligatoria la nomina per essere i condomini non più di quattro (Cfr. art. 1129 cod. civ.), gli stessi provvederanno a conferire ad un apposito soggetto le responsabilità previste all'art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 81/08.

Quanto ai soggetti passivi destinatari della tutela, l'art. 3, comma 9, del D.Lgs 81/08 fa riferimento ai lavoratori che "rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati", e quindi, oltre ai portieri, anche a tutti i lavoratori subordinati che prestino la loro attività nell'ambito di un condominio, purché con mansioni affini a quelle dei portieri (lavoratori addetti alla vigilanza, custodia, pulizia e mansioni accessorie degli stabili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, lavoratori addetti alla pulizia e/o alla manutenzione degli immobili, dei relativi impianti ed apparecchiature e/o alla conduzione di impianti sportivi, spazi a verde, in quanto pertinenza di immobili e/o complessi immobiliari adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, lavoratori con funzioni amministrative). Da questi lavoratori vanno esclusi, ovviamente, quanti prestino la loro attività con contratto di lavoro autonomo. Ai sensi dell'art. 3, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008, nei confronti dei " lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e di formazione di cui agli artt. 36 e 37". Inoltre, sempre secondo la norma appena citata, "ad essi devono essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III".

Si ritiene inoltre necessario che nel condominio siano adottate tutte le misure idonee affinché i materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e mantenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica.

Sul condominio, come luogo di lavoro per il personale delle ditte appaltatrici, la titolarità degli obblighi di sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008 dipende dalla qualificabilità o meno del condominio come datore di lavoro. Infatti, sul condominio, in persona del suo legale rappresentante, gravano:

a) gli obblighi previsti a carico del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori subordinati del condominio;

b) in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, ai sensi dell'art. 26, la cooperazione e il coordinamento in merito all'attuazione delle misure di prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

c) il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, con l'elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo il rischio di interferenze, che deve essere allegato al contratto di appalto o di opera.

Tutti gli obblighi di sicurezza gravano sui datori di lavoro aventi sede operativa nell'edificio.Diversamente, nel caso in cui il condominio commissioni, nella forma di contratto di appalto, lavori edili o di ingegneria civili ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs 81/2008 sui cantieri mobili o temporanei, l'amministratore è necessariamente qualificato come committente e, come tale, assoggettato agli obblighi di cui agli artt. 88 e seguenti del medesimo testo normativo. L'art. 26, comma 2, lett. b), prevede poi a carico dei datori di lavoro un obbligo di "informazione reciproca anche al fine di eliminare rischi dovuti ad interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva", mentre, ai sensi del successivo comma 3 dell'articolo citato, le disposizioni riguardanti la redazione del DUVRI non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Alla luce di quanto sopra, non è richiesta la produzione integrale della valutazione dei rischi ai fini della redazione del DUVRI da parte del legale rappresentante del condominio.

E' chiaro tuttavia, tenuto conto che il D.Lgs 81/08 si applica solo in caso di presenza di lavoratori nei luoghi di lavoro, che i condomini che non hanno personale dipendente o ad esso equiparato non sono tenuti ad elaborare il DUVR.

Il condominio, tramite l'amministratore, ha infine l'obbligo di osservare le adeguate misure di sicurezza antincendio, con particolare riferimento all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi nel caso in cui siano presenti, fra le parti comuni, attività specifiche che rientrano nell'ambito di applicazione del D.M. 16/02/1982, del DPR 37/1998 e norme collegate (centrale termica, autorimessa condominiale, impianto ascensore, edificio civile con altezza in gronda superiore a mt. 24,00, ecc.). Nel caso in cui nel condominio siano ubicate attività commerciali, produttive o di servizio, del singolo privato soggette al controllo antincendio, le relative procedure amministrative di controllo e di gestione non sono di pertinenza del condominio.

fonte: ilsole24ore

Condominio e sicurezza, chiarimenti sul DVR dal Ministero del lavoro


Il Ministero del lavoro, sul proprio portale www.lavoro.gov.it, all'interno della pagina riservata alle FAQ, ha aggiornato le risposte ai quesiti su "Salute e sicurezza e condominio" inerenti la disciplina dettata dal D.Lgs. 81/2008 in merito all'osservanza degli obblighi di sicurezza a carico del condominio. In particolare, il Ministero afferma che tutti i condomini, che abbiano lavoratori dipendenti che non rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati, sono tenuti alla tenuti alla redazione del documento della valutazione dei rischi.

Per il condominio la redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) è prevista esclusivamente in presenza di lavoratori dipendenti che non rientrano nel campo del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati? Ove vi siano soltanto lavoratori che rientrano nel campo del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati vigono i soli obblighi di informazione e formazione di cui agli artt. 36 e 37 (art. 3, comma 9) e di fornitura dei dispositivi di protezione individuale o di attrezzature proprie conformi alle disposizioni del titolo III (art. 3, comma 9) del D.Lgs. 81/2008?

Il condominio è senza alcun dubbio tenuto alla redazione del documento di valutazione dei rischi (nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) nel caso di presenza di lavoratori che non rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati. Con riferimento ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati, invece, l'art. 3, comma 9, del D.Lgs. 81/2008 prevede che a tali lavoratori trovino applicazione le disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 (rispettivamente, informazione e formazione dei lavoratori) e, eventualmente, ove il datore di lavoro fornisca Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) e/o attrezzature di lavoro, le rispettive previsioni di Titolo III. Al riguardo, va detto che, come rimarcato nella giurisprudenza (Cass. pen., Sez. IV, sent. 3 agosto 2005, n. 29229), la attività di valutazione del rischio – assolutamente prodromica a ogni altra iniziativa antinfortunistica – va distinta dalla sua formalizzazione in un documento e andrà, quindi, nel caso di specie, effettuata dal datore di lavoro in relazione agli obblighi informativi e formativi e a quelli – eventuali, in quanto legati alla necessità di utilizzo di tali strumenti – derivanti dalla fornitura da parte del datore di lavoro di DPI e/o attrezzature di lavoro. Tale ottemperanza potrà, tuttavia, prescindere dalla necessaria redazione di un documento, non richiesta dalla normativa vigente.

Per l'adempimento dell'obbligo di informazione (art. 36 del D.Lgs. 81/2008) nei confronti dei soggetti di cui all'art. 3, comma 9, è corretta l'effettuazione di una comunicazione scritta al lavoratore che contenga i requisiti previsti dall'articolo 36 ma non quelli previsti per il DVR negli artt. 28 e 29?

L'obbligo di informazione previsto dall'art. 36 a carico del condominio nei confronti di lavoratori che rientrano nel campo del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati si considera adempiuto se effettuato a mezzo di una comunicazione contenente i requisiti del predetto art. 36. Al riguardo, si rimarca come l'art. 36, comma 3, che richiama l'art. 36, comma 1, lett. a) e l'art. 36, comma 2, lett. a), b) e c), prevede che vengano fornite informazioni sui "rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività di impresa in generale", e che l'art. 36, comma 4, puntualizzi come il contenuto di tali informazioni debba essere facilmente comprensibile per i lavoratori e, ancora, che ove l'informazione riguardi lavoratori immigrati, essa debba avvenire previa verifica "della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo". Tanto premesso, si evidenzia che, come più volte esposto in giurisprudenza, l'informazione deve essere realizzata tenendo conto della specificità di ogni singola posizione lavorativa e con modalità che permettano alla norma di perseguire il suo scopo (ad esempio, è stata ritenuta inidonea la semplice affissione di informazioni). Quanto alla forma della comunicazione, essa non dovrà essere realizzata nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. coli 28 e 29 del "Testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro, atteso che tali norme attengono alla valutazione dei rischi e non sono richiamate dall'art. 3, comma 9, e dall'art. 36 del D.Lgs. 81/2008, e s.m.i.

Nel caso in cui il condominio sia datore di lavoro (per la presenza di dipendenti ai quali si applichi il contratto collettivo dei proprietari di fabbricati o altra tipologia di lavoratore) e di contemporaneo "affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi" (di cui all'art. 26) il condominio medesimo deve intendersi "datore di lavoro" anche nei confronti di tali imprese o lavoratori autonomi con applicazione dei conseguenti obblighi?

Nel caso di contemporanea presenza di lavoratori dipendenti e di imprese e/o lavoratori autonomi affidatari di lavori, servizi o forniture, il condominio deve considerarsi "datore di lavoro" esclusivamente riguardo ai primi. In tale situazione, con riferimento alle imprese e/o ai lavoratori autonomi, invece, sul condominio graveranno gli obblighi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, e s.m.i.

fonte: ilsole24ore

Quali sono gli obblighi e le responsabilità degli amministratori dei condomini previste dal D.Lgs. 81/08?


Laddove il condominio commissioni, nella forma del contratto di appalto, lavori edili o di ingegneria civile ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del TESTO UNICO (cantieri temporanei o mobili), è indiscutibile che la figura del committente è del tutto legittimamente ascrivibile all’amministratore del condominio.

Ne consegue che gli obblighi facenti capo al committente (art.90 del D.Lgs. 81/08) sono destinati a ricadere sull’amministratore di condominio.

Nel caso in cui i lavori appaltati non siano di natura edile e, che quindi non si applichino le disposizioni destinate ai cantieri temporanei o mobili, bisogna stabilire se si applichi o meno l’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 contenente gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione.

Ebbene, dalla lettura dell’articolo 26, si evince che le disposizioni in esso contenute ed in particolare la redazione del DUVRI si applicano ai committenti datori di lavoro che ricevono altri datori di lavoro nell’ambito della propria azienda o di una singola unità produttiva della stessa nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima.
Quindi, solo se l’amministratore assume la veste di datore di lavoro, questi è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi contenuti nell’art. 26 ed anche, quindi, alla redazione del DUVRI, che dovrà allegare al contratto di appalto con la ditta appaltatrice e nel quale dovranno essere individuati i rischi interferenziali presenti e dovranno essere indicate le conseguenti misure di sicurezza da adottare.

Nel caso in cui l’amministratore assume la veste di datore di lavoro (se il condominio occupa dei lavoratori alle proprie dirette dipendenze per lo svolgimento di servizio di portierato, di pulizia, di manutenzione degli impianti, di giardinaggio, ecc.), lo stesso è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti per il datore di lavoro e, quindi la valutazione dei rischi e la relativa elaborazione del documento valutazione rischi (DVR).



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