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231/01

Consulenza > D.Lgs. 231/01

Nonostante il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 sia entrato in vigore già da alcuni anni, si può affermare che la norma non abbia mai vissuto la sua prima stagione. La ragione di questo ritardo va probabilmente ricercata nel fatto che questa, come altre norme di nuova generazione (esempio la privacy) sono arrivate in Europa, ma ancor più in Italia sconvolgendo tecniche e modalità preesistenti e avviando progressivamente il nostro Paese a sistemi più vicini agli ordinamenti di common law.
Un vero e proprio monito si è poi avuto con l’inserimento «dell’omicidio colposo e delle lesioni colpose gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro» tra i «reati presupposto». È stato questo l’evento normativo che ha portato in evidenza il D.Lgs. 231/2001.
Le imprese si sono infatti trovate di fronte a norme particolarmente severe, che impongono un diverso modo di fare impresa, più effi cace e responsabile.
Il riferimento è anche al Testo Unico sulla sicurezza, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che ha sostituito il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
Le radici di questa legge sono da ricercarsi nella Convenzione dell’Ocse del 1997. L’Italia fi gura tra i Paesi che, con maggiore ritardo, ha dato seguito a quanto concordato in sede Ocse (la Convenzione Ocse è stata ratificata dall’Italia con la L. 29 settembre 2000, n. 300).
La disciplina è nata per contrastare il fenomeno della corruzione, fenomeno che non risparmia lo scenario internazionale e che vede la sua concentrazione in episodi di corruzione da parte di imprese commerciali ai danni di funzionari delle strutture comunitarie.
Per non lasciare la valutazione del livello di diligenza atteso dall’ordinamento al prudente apprezzamento del giudice, il Legislatore ha individuato i criteri ermeneutici di riferimento. L’obiettivo non è stato quello di danneggiare l’impresa, ma piuttosto quello di ottenere il rispetto delle regole.
Non emergono particolari novità nella ratio della legge. È stato sanzionato solamente l’atteggiamento negligente dell’ente che abbia omesso di organizzarsi adeguatamente al proprio interno, favorendo in tal modo la commissione di reati da parte del proprio personale.
Nell’ipotesi in cui difetti della richiesta organizzazione, il procedimento per l’illecito amministrativo dell’ente è riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell’autore materiale del reato (si veda D.Lgs. 231/2001 art. 38, co.1).

Per incentivare l’impresa a mantenere una gestione virtuosa, il decreto prevede inoltre che essa non risponda del reato se prova di avere adottato ed attuato effi caci Modelli di organizzazione e gestione

CATALOGO DEI REATI PRESUPPOSTO

  • Reati contro il patrimonio (art. 24);
  • Delitti contro la persona individuale (art. 25-quinquies);
  • Reati informatici (art. 24-bis); œœ abusi di mercato (art. 25-sexies);
  • Reati di corruzione e collegati (art. 25-ter);
  • Reati in materia anti-infortunistica (art. 25-septies);
  • Reati contro la fede pubblica (art. 25-bis);
  • Ricettazione, riciclaggio (art. 25-octies);
  • Reati societari (art. 25-ter);
  • Reati transnazionali (art. 10, L. 16 marzo 2006, n. 146);
  • Reati di terrorismo (art. 25-quater);


Documento completo sui reati di presupposto


Seminario "Modelli preventivi di sicurezza per le PMI"


Il 20 settembre 2010 dalle ore 14,00 c/o l'Istituto Salesiano San Zeno in via don Minzoni, 50 a Verona è stata inaugurata l’iniziativa di sensibilizzazione sui temi della sicurezza “
HDS: sicurezza in alta definizione” finanziato dalla Regione Veneto con un seminario dal titolo “Modelli preventivi di sicurezza per le PMI” che ha avuto come relatori il personale della &Co Srl e dell'ente Bureau Veritas.

Ecco le slides degli interventi del ns. personale


231/01 chi deve redigerlo?

Dal punto di vista normativo devono redigerlo tutte le società e le associazioni (anche non riconosciute) che abbiano a qualsiasi titolo rapporti con la P.A. (anche nell'ipotesi in cui tali rapporti consistano in meri finanziamenti pubblici).

In sostanza deve redigerlo ogni società o associazione (sia essa piccola media o grande) che non voglia incorrere nei rapporti commerciali con privati od enti pubblici in possibili sanzioni economiche e/o inibitorie.
A titolo esemplificativo tra gli enti forniti di personalità giuridica si menzionano: società di capitali; società cooperative; fondazioni; associazioni riconosciute; enti privati e pubblici economici; enti privati che esercitano un servizio pubblico in virtù di una concessione, convenzione, parificazione o analogo atto amministrativo. tra gli enti privi di personalità giuridica: società di persone; consorzi e associazioni non riconosciute. Le disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti non si applicano allo Stato, agli enti pubblici non economici, agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale ed alle ditte individuali.

cosa deve contenere

I modelli organizzativo/gestionali debbono contenere:

  • una introduzione di un sistema di analisi del rischio (mediante mappatura dei processi; analisi delle singole aree di rischio e l'individuazione di cariche e funzioni che guidano l'attività d'impresa).
  • una formulazione di direttive aziendali vincolanti (mediante imposizione di verifiche simultanee ed incrociate)
  • la creazione di sistemi di controllo preventivo (mediante l'inserimento di firme obbligatorie per le decisioni finali)
  • l'individuazione di un ODV (organo di vigilanza) mediante la costituzione nelle grandi imprese di organismi di controllo interno ad hoc e per le PMI
  • piccole medie imprese - mediante l'ausilio di esperti professionali esterni
  • individuazione di coefficenti di colpevolezza ascrivibili all'ente in relazione all'inosservanza degli organi di direzione e di vigilanza
  • individuazione dei soggetti in posizione apicale e dei soggetti sottoposti all'altrui direzione (dipendenti e collaboratori esterni).


esenzione dalle responsabilità

Per essere esenti da responsabilità le aziende debbono:

  • adottare, prima della commissione del fatto, modelli organizzativi e gestionali idonei a prevenire reati;
  • costituire un organismo dell'ente con compito di vigilare efficacemente sul funzionamento e sull'osservanza di modelli e curare il loro aggiornamento;
  • definire i modelli di organizzazione e gestione;
  • essere in grado di evitare la commissione del reato se non mediante l'elusione fraudolenta dei modelli stessi;
  • individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi tali reati;
  • prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
  • individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
  • prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza di modelli e debbono introdurre un sistema disciplinare idonea a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.


Per qualsiasi informazione inviare una mail a info@and-co.net o
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Art. 25 septies: lesioni colpose gravi o gravissime

L'art. 25-septies introduce nella disciplina del D.Lgs. 231/2001 i reati di "Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro".

La lesione è considerata grave (art. 583 c.p., co. 1) nei seguenti casi:
"1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2) se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo."

La lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva (art. 583 c.p., co. 2):
"1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2) la perdita di un senso;
3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso."

Il reato di omicidio colposo è previsto infine dall'art. 589 del Codice Penale: "Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. [...]"

L'elemento comune alle tre fattispecie di reato è la colpa, così definita dall'art. 43 del c.p.:
"Il delitto:
è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;
è preterintenzionale, o oltre l’intenzione, quando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente;
è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
[...]"

In tema, riporto anche questo estratto:

"La fattispecie (il delitto di lesioni, ndr) si articola in quattro tipi, a seconda della gravità delle lesioni: l’art. 582 prevede le lesioni lievissime (fino a venti giorni, in assenza di circostanze aggravanti), punibili a querela; l’art. 583 descrive invece, al primo comma, le lesioni gravi (in caso di pericolo per la vita della vittima, ovvero di "malattia o di incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni" per più di quaranta giorni – periodo che comprende anche la convalescenza -, ovvero di indebolimento permanente di un senso o di un organo),e , al secondo comma, le lesioni gravissime (caratterizzate per lo più dalla permanenza del danno). L’art. 583 pone delle circostanze aggravanti ad effetto speciale (così la quasi unanimità di dottrina e giurisprudenza; contra Antolisei, che le considera titoli autonomi di reato): non è richiesto dunque un dolo specifico (l’agente ne risponde a titolo di responsabilità oggettiva, mentre per Antolisei in assenza di dolo specifico risponderebbe di lesioni lievi - oggetto del dolo - e, quale conseguenza non voluta, di lesioni colpose ex art. 586 e 583), ed è possibile il bilanciamento con le eventuali circostanze attenuanti. Le diverse ricostruzioni comportano differenze anche per il tentativo: quanto alle lesioni lievi e lievissime, difficile è ricostruire la volontà dell’agente (attraverso elementi oggettivi -es. dove ha colpito- ed elementi soggettivi -es. rancore nei confronti della vittima); il tentativo di lesioni lievissime veniva ritenuto dalla giurisprudenza punibile d’ufficio, ma la dottrina ha evidenziato che occorre verificare se la condotta sia idonea a cagionare lesioni lievi o lievissime, e in quest’ultimo caso, come nel caso di impossibilità di determinare le lesioni, ritiene necessaria la querela; se si considerano, come fa Antolisei, reati autonomi le lesioni gravi e gravissime, tali sono anche per le ipotesi di tentativo. Il momento della consumazione varia a seconda che le si consideri circostanze, ché il reato si consuma con la condotta, a cui possono accedere successivamente le aggravanti, ovvero reati autonomi, e allora la consumazione delle lesioni gravi avviene, per esempio, al quarantunesimo giorno, e quella delle lesioni gravissime alla perdita dell’arto o del senso."

D.lgs n.231/2001 e la Responsabilità Amministrativa


DESCRIZIONE GENERALE


Il Decreto Legislativo 231/01 ha introdotto nel sistema legislativo la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche derivante da fatto illecito altrui: il che equivale a dire che oltre alle persone fisiche gli Enti collettivi rispondono ora in proprio avanti la giurisdizione penale qualora un dirigente e/o dipendente abbia commesso un reato nell’interesse della Società tra quelli ricompresi in un elenco che viene periodicamente aggiornato e che, a modo di esemplificazione, contiene i reati societari, quelli contro la pubblica amministrazione, le frodi ai danni dello Stato o della UE nonché ’’ e trattasi di recentissima innovazione (27 agosto 2007) ’’ i delitti di omicidio e lesioni colpose conseguenti ad infortuni sul lavoro qualora vi sia una corrispondente violazione della disciplina 626/94.

Il Decreto 231/01 prevede in particolare che la responsabilità dell’Impresa venga accertata nell’ambito di un processo penale, normalmente nell’ambito del medesimo procedimento relativo agli autori del reato presupposto.

Ove l’accertamento pervenga all’affermazione di responsabilità della persona giuridica si da luogo all’irrogazione di pene modulate su un apposito arsenale sanzionatorio che ne contempla una gamma articolata andante dalla sanzione pecuniaria sino al commissariamento dell’azienda od alla cancellazione dal registro delle imprese passando attraverso la confisca dei profitti e la perdita della capacità di contrattare con la P.A.

Nel corso della fase investigativa (quindi prima del giudizio), nei confronti delle Società indagate possono essere adottate misure cautelari, cioè a dire sostanziali anticipazioni della pena finale volte a prevenire la ripetizione dell’illecito.

Tali misure assumono particolare rilevanza in quanto si esplicano, di fatto, in sanzioni interdittive, ovvero al commissariamento.

La responsabilità dell’Ente è presunta se quest’ultimo non disponga di un Modello di Gestione e Controllo anticrimine (cosiddetta inversione dell’onere della prova), mentre nell’ipotesi in cui sia dotato di tale strumento di governance è l’accusa che deve dimostrare che il sistema sia inidoneo o inefficace: è quindi evidente che per l’Impresa è considerevolmente più agevole difendersi ’’ portando ad escludere la propria responsabilità ’’ qualora si sia dotata di un Modello e di una struttura di vigilanza interna adeguati, lasciando all’Inquirente l’onere di provare l’inadeguatezza dello stesso piuttosto che, in assenza del Modello, dover dimostrare la propria estraneità ai fatti addebitati.

L’adozione di un Modello Organizzativo di Controllo, oltre alla funzione preventiva realizza anche dei benefici aziendali derivanti dal perfezionamento dell’organizzazione interna ottimizzando la suddivisione di competenze e responsabilità.

MODALITÀ ATTUATIVE

Nella definizione e nello sviluppo di un Modello Organizzativo per la Prevenzione dei Reati, è assolutamente necessario considerare la specifica realtà aziendale.
Il sistema deve essere modellato in ragione delle peculiarità della singola impresa, affinché possa tradursi in un opportunità di reale tutela.

L’avviamento del Sistema prevede diverse fasi:

Fase 1: Valutazione della situazione aziendale e analisi delle aree di rischio.
Fase 2: Approvazione, con delibera del consiglio di amministrazione del Codice Etico Aziendale.
Fase 3: Progettazione ed attuazione del Modello Organizzativo per la Prevenzione dei Reati.
Fase 4: Approvazione, con delibera del consiglio di amministrazione del Modello Organizzativo.
Fase 5: Formazione ad hoc di tutto il personale (top management, dirigenti, quadri e delegati)
Fase 6: Assistenza al mantenimento ed alla efficace applicazione del sistema di gestione

BENEFICI

Benefici economici per l’impresa che possono essere in via diretta, derivanti dalla non applicazione di sanzioni pecuniarie e in via indiretta, derivanti dalla non applicazione delle sanzioni interdittive;
Benefici aziendali derivanti dal perfezionamento dell’organizzazione interna dell’impresa ottimizzando la suddivisione di competenze e responsabilità;
Benefici strategici derivanti dalla non iscrizione di sanzioni o di pendenze giudiziarie nei certificati pubblici che potranno essere richiesti nell’ambito di rapporti commerciali e di pratiche amministrative che potranno essere discriminanti per l’accesso a gare d’appalto pubblico e non;
Benefici per Amministratori, Direttori Generali e Soci (per il patrimonio personale), poichè con l’entrata in vigore del nuovo diritto societario, le ipotesi di azione di responsabilità sono state ampliate e, in determinate situazioni, intentabili dal singolo socio o dal singolo creditore sociale.

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